Costituiscono gli organi sociali dell’ANOLF REGIONALE – A.P.S. della Puglia
Assemblea dei soci
L’Assemblea dei Soci è il principale organo deliberante dell’Associazione. Essa si riunisce in via ordinaria ogni anno per fissare le linee programmatiche dell’attività dell’Associazione stessa in raccordo con gli indirizzi espressi dalla Rete Associativa ANOLF NAZIONALE ed eleggere gli Organi dell’Associazione, secondo le norme del presente Statuto e si compone del numero di delegati che sarà indicato nel Regolamento della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE ed indicati da ognuna delle ANOLF Provinciali e Territoriali che fanno parte dell’ANOLF REGIONALE – APS della Puglia.
Essa è convocata a mezzo lettera raccomandata e/o mail e/o fax e/o pubblicazione sul sito internet dell’Associazione con almeno 15 giorni di anticipo dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
Si riunisce ogni anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio di esercizio predisposto e redatto dalla Presidenza e sottoposto al parere del Collegio Sindacale.
L’assemblea ha i seguenti compiti:
- elegge e revoca determinandone il numero i componenti del Consiglio Direttivo ed elegge il Presidente e la Presidenza;
- elegge e revoca i componenti del Collegio Sindacale;
- elegge e revoca i componenti del Collegio Regionale dei Garanti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- elegge i Delegati alla Assemblea Elettiva della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE secondo quanto indicato nel Regolamento Nazionale;
- discute e decide sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
L’Assemblea dei soci ordinaria è validamente costituita in prima convocazione in presenza della metà più uno dei componenti, in seconda convocazione – che potrà tenersi trascorsa almeno un’ora dalla prima convocazione- qualunque sia il numero dei presenti.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto o mail o pubblicazione sul sito sociale, con indicati gli argomenti posti all’ordine del giorno, inviato a ciascun membro almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese e il voto è segreto quando ciò sia richiesto dalla metà più uno dei componenti o quando si tratti di persone o di questioni per le quali vi possa essere interesse diretto di qualche componente della Assemblea, che in questo caso è tenuto ad astenersi dalla deliberazione.
L’Assemblea straordinaria delibera, con le modalità e le maggioranze di cui al presente Statuto:
a. sull’esame e la decisione sui punti che hanno formato oggetto della richiesta di convocazione;
b. sullo scioglimento della Associazione e la definizione e nomina dei poteri dei liquidatori. Per lo scioglimento dell’Associazione è necessaria una maggioranza dei 3/4 dei voti dei rappresentati.
La Presidenza
La Presidenza rappresenta l’Associazione e ne assicura, con tutte le necessarie iniziative, il normale funzionamento e sviluppo, in attuazione delle decisioni di sua competenza assunte dagli organi deliberanti.
La Presidenza è composta dal Presidente e dal Vice Presidente o da più Vice-Presidenti ove necessario.
- predispone la relazione per l’Assemblea dei Soci;
- svolge le comunicazioni relative all’attività dell’Associazione;
- predispone e redige il bilancio, che sottopone al parere del Collegio Sindacale;
- convoca il Consiglio Direttivo, fissandone data e ordine del giorno;
- compone i conflitti tra le ANOLF territoriali;
- interviene in tutti i casi in cui viene a conoscenza di violazioni statutarie e regolamentari, per farle
- cessare;
- nomina l’eventuale Presidente Onorario;
- decide la sospensione cautelativa degli Organismi Dirigenti delle ANOLF Provinciali e Territoriali,
- nei casi di coinvolgimento in procedimenti penali.
Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e da attuazione alle decisioni di sua competenza assunte dagli Organi deliberanti.
Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione ed in particolare aprire conti correnti bancari e postali ed operare sugli stessi, compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanza, effettuare pagamenti di qualsiasi natura ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi agli eventuali dipendenti.
Il Consiglio Direttivo può stabilire la necessità di firma congiunta sul conto corrente per determinate operazioni.
In caso di urgenza il Presidente può adottare altresì provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
Il Presidente viene eletto dalla Assemblea, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
Convoca le riunioni dei Comitati tecnici, di cui all’art. 19.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza o impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è, tra un’Assemblea dei Soci e l’altra, l’organo deliberante dell’Associazione, di cui definisce le linee programmatiche. Esso si riunisce almeno ogni quattro mesi.
Sono di competenza del Consiglio Direttivo:
- dare esecuzione alle Delibere dell’Assemblea;
- designare i rappresentanti dell’Associazione in enti, associazioni, organismi esterni;
- attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli demandati
all’Assemblea;
- convocare, in via ordinaria o straordinaria, l’Assemblea, con la fissazione dell’ordine del giorno, su
- proposta della Presidenza;
- approvare l’eventuale regolamento di attuazione dello Statuto;
- definire le proposte di modifica dello Statuto da presentare all’Assemblea dei Soci;
- decidere di delegare alcune attribuzioni al Presidente, fissando i limiti della delega stessa;
- ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
- istituire, su proposta della Presidenza, Comitati tecnici, stabilendone la composizione anche con esperti
esterni, ed attribuzioni;
- eleggere la Responsabile del Coordinamento donne immigrate ANOLF ove presente;
- promuovere al Consiglio Direttivo della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE la proposta di decadenza del socio nei casi di cui all’art. 9 e 10 del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo può insignire della qualifica di socio onorario personalità impegnate nel Sociale con particolare riferimento alle finalità della Associazione.
ll Consiglio Direttivo è composto:
– dai componenti eletti dall’Assemblea nel numero da essa stabilito.
Devono parteciparvi i componenti del Collegio dei Sindaci con il solo diritto di parola.
Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dalle ANOLF Territoriali e Provinciali e dall’ANOLF REGIONALE APS della Puglia.
Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo e se nominato decade, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato – con almeno 15 giorni di anticipo – dal Presidente che ne fissa l’Ordine del Giorno e sede di svolgimento.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche, su richiesta motivata di 2/3 dei componenti, dalla Presidenza che in tal caso è tenuto alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Il voto è palese, esso è segreto quando ciò sia richiesto dalla metà più uno dei componenti o quando si tratti di persone o di questioni per le quali vi possa essere interesse diretto di qualche componente del Consiglio stesso, che in questo caso è tenuto ad astenersi dalla deliberazione.
A parità di voti la proposta s’intende respinta salvo nel caso di votazione palese nel quale prevale il voto del Presidente se espresso nel medesimo senso.
| Cognome e nome | Data di nascita | Luogo di nascita | Codice fiscale | Ruolo |
| Elmajdi Mohammed | 18.11.1978 | Marocco | LMJMMM78S18Z330Q | Presidente |
| Luana Vannella | Consigliere | |||
| Iwan Sylwia (Anolf Capitanata Aps) | 14.03.1980 | Polonia | WNISLW80C54Z127Y | Segretario |
| De Mita Diego (Anolf Foggia ODV) | 24.04.1949 | Foggia | DMTDGI49D24D643U | Consigliere |
| Riche Marie Doralie Sandrine (Anolf Bari) | 01.12.1982 | Mauritius | RCHMDR88t42z332X | Consigliere |
| Hamza Arlinda (Anolf Lecce | 09.09.1981 | Albania | HMZRLN81P49Z100E | Consigliere |
| Antonella Sebastiano | 14/02/1965 | Foggia | SBSNNL65B54D643C | Vice presidente |
Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è formato da 3 membri di cui uno, con le funzioni di Presidente, dovrà essere scelto, qualora ricorrano gli estremi di cui all’articolo 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ove si renda vacante la carica di Presidente, l’Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, il Consiglio Direttivo provvede all’integrazione del Collegio medesimo sottoponendone la nomina alla ratifica nella prima Assemblea dei Soci. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.
Ai componenti del Collegio Sindacale si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’articolo 2399 del Codice Civile.
Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni dell’Assemblea dei Soci, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all’Assemblea dei Soci con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo Settore.
I componenti del Collegio Sindacale possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente dell’ANOLF REGIONALE – APS della Puglia notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
La carica di componente del Collegio Sindacale è incompatibile con qualunque altra carica all’interno dell’ANOLF REGIONALE – APS della Puglia
I componenti del Collegio Sindacale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Garanti
Il Collegio Regionale dei Garanti dell’ANOLF REGIONALE – APS della Puglia è organo di garanzia statutaria e regolamentare e di giurisdizione interna.
Interpreta le norme statutarie e regolamenti e da pareri sulla loro corretta applicazione.
Il Collegio Regionale dei Garanti è composto da tre componenti, eletti dall’Assemblea, anche tra i non soci.
Il Presidente viene eletto dal Collegio dei Garanti tra i suoi componenti.
La durata del mandato è quadriennale e decidono sui ricorsi a maggioranza.
I Garanti non possono far parte di organismi deliberanti e per la loro candidatura, andranno privilegiate persone di spiccata integrità morale.
Qualsiasi controversia sorga nell’interpretazione e nell’esecuzione del presente Statuto tra gli organi, gli associati o organi e associati, quando non di competenza del Collegio Nazionale dei Garanti, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile del Collegio Regionale dei Garanti che ha il compito di decidere in unica e definitiva istanza, previa adeguata istruttoria e nel rispetto del principio del contraddittorio.
I ricorsi vanno presentati nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’atto o dalla conoscenza dell’evento che determina la controversia, a meno che la violazione sia ancora in atto al momento del ricorso.
I provvedimenti del Collegio devono essere motivati. Sono comunicati alle parti a mezzo lettera raccomandata e/o mail a cura del Presidente ed hanno immediato valore esecutivo sia per l’ANOLF REGIONALE – APS della Puglia che per le ANOLF Territoriali e Provinciali.
